Quando entra un nuovo dipendente, il datore di lavoro deve coordinare contratto, mansione e adempimenti sulla sicurezza. Muoversi in ritardo può impedire al lavoratore di essere subito operativo e creare seri problemi in caso di controlli o infortuni. In questo articolo rivolto a imprenditori e datori di lavoro vedremo:
- Quando deve essere svolta la formazione sulla sicurezza
- Quale formazione deve ricevere il neoassunto.
- Eventuale validità degli attestati già in possesso dal neoassunto.
- Quando è necessaria la visita medica preventiva.
- Cosa deve fare concretamente l’azienda.
- Cosa rischia l’azienda che si muove in ritardo.
Quando deve essere svolta la formazione sulla sicurezza
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non è più prevista la disciplina che consentiva, in via generale, di completare la formazione dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione deve essere organizzata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto per gli specifici settori per i quali l’Accordo introduce una disciplina particolare.
Il Ministero del Lavoro, con l’Accordo Stato-Regioni, ha chiarito che la formazione deve essere gestita in occasione:
- Della costituzione del rapporto di lavoro.
- Del trasferimento o cambiamento di mansione.
- Dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Questo non significa che la formazione debba necessariamente essere completata prima della firma del contratto di lavoro. Tuttavia, il lavoratore non deve essere adibito alle attività che comportano i rischi propri della mansione senza aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve quindi essere programmata e organizzata fin dall’inizio del rapporto di lavoro, in modo da garantire che il lavoratore operi in condizioni di sicurezza.
L’eccezione per turismo e pubblici esercizi
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista una regola specifica.
Hotel, strutture ricettive, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie e attività assimilabili possono completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro entro 30 giorni dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
Nel frattempo, il dipendente dovrà essere adeguatamente informato sui rischi connessi all’attività, sulle procedure di emergenza e su tutte le misure necessarie a garantire la tutela della sua salute e sicurezza.
Quale formazione deve ricevere il neoassunto
Il percorso ordinario comprende:
- 4 ore di formazione generale, dedicate ai principi della prevenzione e della sicurezza;
- 4, 8 o 12 ore di formazione specifica, in base ai rischi legati alla mansione, all’attività svolta e al contesto aziendale.
Il livello formativo deve essere coerente con il Documento di Valutazione dei Rischi e con il lavoro che la persona svolgerà concretamente. La formazione interessa non soltanto i dipendenti tradizionali, ma anche tirocinanti, stagisti, soci lavoratori e altri soggetti equiparati ai lavoratori nei casi previsti dalla normativa.
Gli attestati già posseduti sono validi?
Prima di iscrivere il neoassunto a un nuovo corso è opportuno chiedere copia degli attestati già conseguiti. La formazione generale costituisce normalmente un credito permanente. La formazione specifica deve invece essere verificata considerando:
- contenuti e durata del corso precedente;
- data degli eventuali aggiornamenti;
- rischi della nuova mansione;
- attività e organizzazione della nuova azienda.
Un attestato non deve quindi essere accettato automaticamente, ma neppure ignorato. La verifica degli attestati dovrebbe essere documentata e conservata nel fascicolo del lavoratore, così da dimostrare il percorso seguito dall’azienda nella valutazione della formazione già acquisita.
Formazione, informazione e addestramento non sono la stessa cosa
La formazione obbligatoria sulla sicurezza è soltanto una parte del percorso di inserimento del neoassunto. Il datore di lavoro deve garantire anche:
- informazione, spiegando rischi aziendali, procedure di emergenza, regole interne e misure di prevenzione;
- addestramento, quando il lavoratore deve usare macchinari, attrezzature, sostanze, impianti o dispositivi di protezione;
- affiancamento operativo, per verificare che le procedure siano comprese e applicate correttamente.
Quando previsto dalla normativa o dalla tipologia di attività svolta, l’addestramento deve comprendere prove pratiche ed essere tracciato, anche mediante registro informatizzato. Non è quindi sufficiente una semplice dimostrazione o la consegna di un manuale d’uso: il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore abbia acquisito le corrette modalità operative.
Quando è necessaria la visita medica preventiva
La visita medica preventiva è obbligatoria quando la mansione espone il lavoratore a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria. L’obbligo deriva dalla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sulla base delle specifiche attività che il lavoratore sarà chiamato a svolgere.
Serve a verificare che la persona sia idonea a svolgere quella specifica attività e può essere effettuata anche prima dell’assunzione.
Quando la visita è obbligatoria, il dipendente non può essere assegnato alla mansione interessata senza il giudizio di idoneità del medico competente.
È importante non confondere i tempi della visita medica con quelli della formazione sulla sicurezza.
Anche nel turismo e nei pubblici esercizi, il termine di 30 giorni riguarda la formazione sulla sicurezza e l’eventuale addestramento, ma non permette di rinviare il giudizio di idoneità sanitaria.
Casi in cui la visita medica preventiva è obbligatoria: magazzinieri e addetti al carico/scarico che movimentano abitualmente pesi, impiegati che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali, persone esposte a livelli rilevanti di rumore, lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, lavoratori notturni.
Cosa deve fare concretamente l’azienda
Per gestire correttamente l’ingresso di un nuovo lavoratore è utile seguire cinque passaggi:
- Definire con precisione la mansione da assegnare;
- Verificare nel DVR i rischi connessi alla mansione e l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria;
- Raccogliere e verificare gli attestati di formazione già posseduti dal lavoratore;
- Programmare la formazione, l’eventuale addestramento pratico e la visita medica, quando prevista;
- Conservare tutta la documentazione relativa al percorso formativo e sanitario.
Queste verifiche dovrebbero iniziare quando si decide di assumere, non il primo giorno di lavoro.
Cosa rischia l’impresa se si muove in ritardo
Una formazione incompleta o non documentata può creare problemi durante un controllo e aumentare le responsabilità dell’azienda in caso di infortunio. Ma esiste anche un rischio organizzativo immediato: il lavoratore potrebbe non poter essere utilizzato nella mansione prevista, con conseguenti ritardi, costi e difficoltà nella gestione dei turni.
Pianificare gli adempimenti prima dell’ingresso del lavoratore significa tutelare la salute e la sicurezza della persona, rispettare gli obblighi previsti dalla normativa e consentire alla nuova risorsa di diventare operativa senza ritardi o criticità organizzative.
CE.S.CO., insieme al Polo Formativo CE.S.CO., può aiutarti a verificare gli adempimenti necessari e a organizzare la formazione dei nuovi lavoratori prima che un ritardo diventi un problema.
Domande frequenti
Un dipendente può essere assunto prima di aver completato la formazione?
Il rapporto può essere costituito, ma la formazione deve essere organizzata in occasione dell’assunzione e il lavoratore non deve essere esposto a rischi senza preparazione adeguata. Per turismo e pubblici esercizi è previsto il termine specifico di 30 giorni.
La formazione è obbligatoria anche per uno stagista?
Sì, quando rientra tra i soggetti equiparati ai lavoratori ai sensi della normativa sulla sicurezza.
Chi deve organizzare e controllare questi adempimenti?
La responsabilità resta in capo al datore di lavoro, che può farsi supportare dai consulenti, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal medico competente e dall’ente formativo.
La formazione generale deve essere ripetuta se il lavoratore cambia azienda?
Non necessariamente. La formazione generale costituisce normalmente un credito formativo permanente. Il datore di lavoro deve comunque verificare la validità dell’attestato e valutare se sia necessario integrare la formazione specifica in relazione ai rischi della nuova mansione.
Come verificare se gli attestati del neoassunto sono validi?
È opportuno controllare che gli attestati riportino il percorso formativo svolto, la durata del corso, il soggetto formatore e la data di rilascio, valutando inoltre la coerenza dei contenuti con i rischi presenti nella nuova azienda e gli eventuali aggiornamenti effettuati.







